Art. 6.
(Disposizioni finanziarie e di attuazione).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 11.500.000 euro, si provvede per l'anno 2007 e seguenti, mediante l'utilizzazione degli importi
Pag. 6
previsti dal capitolo 1316 dell'unità previsionale di base 2.1.2.3 «Pensioni di guerra» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. I benefìci economici previsti dalla presente legge sono corrisposti d'ufficio dalle competenti direzioni provinciali che hanno in carica la partita di pensione del grande invalido, a decorrere dal 1o gennaio 2007.
4. Ai benefìci economici previsti dalla presente legge si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.